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Articolo taggato sotto “Incostituzionalità”

Art. 27 Cost.: “Le pene devono tendere alla rieducazione del condannato”

/o·sta·tì·vo/: “Che costituisce ostacolo, che è d’impedimento”. Dicesi di errore, causa. O di ergastolo. /er·gà·sto·lo/: “Pena detentiva consistente nella privazione della libertà personale per tutta la durata della vita”. L’ergastolo ostativo, ossia quel “fine pena mai” che non ammette remissioni o sconti è sempre stato un filo ad alta tensione della politica e del diritto italiani. Che una pena senza fine fosse inconciliabile con lo scopo rieducativo che la Costituzione…